Utilizzo lampeggianti

Concesso l’utilizzo dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu ai mezzi di Protezione Civile.

 

Il comma 5 dell’articolo 8 del Decreto Legge n. 172 del 6 novembre 2008 modifica l’articolo 177 del “Nuovo Codice della Strada” inserendo nella lista dei mezzi che possono utilizzare i dispositivi acustici supplementari di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, anche i mezzi di protezione civile.

 

Si riporta l’articolo 177 del Codice della Strada, (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), modificato dall’articolo 8 del Decreto Legge n. 172 del 6 novembre 2008. In verde le modifiche riportate:

Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli  adibiti a servizi di polizia o antincendio, di  protezione  civile e delle autoambulanze e delle autoambulanze. ,.

  1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio  e di protezione civile come individuati  dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.